Oggetto: chiarimenti
Quesito
1. In riferimento all’articolo 1 del disciplinare di gara, è riportato che la concessione, per ciascun lotto di gara, comprende: · La gestione degli impianti sportivi e il loro ampliamento e/o miglioramento; · La gestione del chiosco e/o dei punti di ristoro; · La manutenzione dell’area verde; · L’uso dell’area per attività sociali e ricreative, saltuarie o continuative, SENZA FINI DI LUCRO. Atteso che l’intervento sarà realizzato con risorse a carico del concessionario, si chiede di chiarire se, al fine di sostenere l’investimento iniziale per la riqualificazione dell’area nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della concessione, sia consentito lo svolgimento di attività anche meramente commerciali ai fini di lucro, oltre a quelle di natura sportiva, sociale e culturale già previste dal bando."
Risposta
In merito alla vs e a quanto riportato nel disciplinare di gara all’art.1 :
“ … L’uso dell’area per attività sociali e ricreative (saltuarie o continuative) senza fini di lucro”
si rappresenta che:
a) tale previsione va letta in combinato con quanto previsto dal disciplinare di gara art.1 pag. 9
“… essere garantita la pubblica fruibilità delle aree oggetto del presente bando, destinando una percentuale della superficie (vedere TABELLA “B” del presente bando) ad area verde pubblica che dovrà essere riqualificata e manutenuta a cura e spese dell’affidatario per il periodo di concessione secondo i regolamenti dell’ente;”
b) tale dicitura fa riferimento a quanto disposto dall’art. 22b del vigente “Regolamento sull’utilizzo e gestione delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico mediante affidamento a soggetti esterni così come approvato con D.C.C. n. 10 del 03/05/2025, cosi come esplicitato nella TABELLA B allegata al disciplinare di gara ove per ogni lotto è indicato nella colonna denominata:
• “ % superifici sportive/ricreative all’aperto da realizzare o riqualificare” lo spazio nel quale sarà possibile fare impresa;
• “% superficie a verde da reazlizzare o riqualificare” lo spazio sistemato a verde fruibile gratuitamente;
Quesito
2. Nel disciplinare è riportato che la durata della concessione è fissata indistintamente per tutti i lotti in 10 anni con una possibile proroga di ulteriori 5 anni previa adozione di motivato provvedimento da parte dell’Amministrazione Comunale; atteso che alcuni lotti prevedono costi manutentivi e investimenti per la realizzazione delle eventuali infrastrutture dieci volte superiori rispetto ad altri, determinando tempistiche di rientro dell’investimento sproporzionate tra i vari lotti, si formulano le seguenti richieste di chiarimento, necessarie a definire la durata certa della concessione poiché la stessa influenza oltre che la pianificazione e l’entità degli investimenti previsti dagli operatori economici partecipanti, anche la reale fattibilità dell’investimento, e precisamente si chiede: a. La durata complessiva comprese le eventuali proroghe previste, verrà già valutata in sede di offerta in funzione del Piano Economico-Finanziario proposto dall’operatore? b. Con particolare riferimento ai lotti n. 2 e n. 4, considerati i costi di investimento e manutenzione maggiori rispetto agli altri lotti, si chiede se sia ammessa la previsione di un periodo concessorio maggiore di 10 anni+5 indicato nel bando, in proporzione al tempo necessario per il recupero degli investimenti sostenuti, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza ai sensi del D.Lgs. 36/2023 artt 168, comma 2 e 182, comma 4, e tenuto conto dell’art. 23 del Regolamento Comunale “Utilizzo e gestione di aree verdi pubbliche e di uso pubblico comunali mediante affidamento a soggetti esterni” nonché delle NTA del PRG art. 26.
Risposta
Fermo restando le disposizioni di cui alla lex specialis di gara e a quanto riportato nel Regolamento Comunale “Utilizzo e gestione di aree verdi pubbliche e di uso pubblico comunali mediante affidamento a soggetti esterni”, il termine temporale della concessione dovrà rispettare quanto riportato nel Disciplinare di gara. Il progetto di investimento presentato dal concorrente sarà valutato anche sotto tali requisiti.
Quesito
3. Atteso che l’attività di somministrazione non necessita di iscrizione all’albo gestori ambientali e che l’attività prevalente della concessione è rappresentata dalla manutenzione del verde si chiede ai fini dell’ammissione se sia possibile, partecipare in ATI con un soggetto che ai sensi dell’art. 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e della DGR 12 aprile 2019, n. 39-8764 sia abilitato all’esercizio dell’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato (codice Ateco 81.30) e, dunque, in possesso delle qualifiche previste per legge tra cui a titolo esemplificativo dai soggetti in possesso dell’attestato di qualificazione di Manutentore del verde di cui all’art. 1 della DGR 39-8764.
Risposta
Si rimanda al paragrafo “Requisiti di partecipazione” della lex specialis di gara
Quesito
4. Premesso che all’art. 26 delle NTA del PRG non sono previsti indici IFF a cui far riferimento, si chiede se la volumetria realizzabile indicata negli elaborati di gara includa o meno le superfici riservate a servizio degli impianti sportivi (es. bagni, locali tecnici e spogliatoi) e i bagni pubblici obbligatori oppure se il volume realizzabile indicato nella tabella B faccia riferimento esclusivamente i locali realizzabili destinati ad uso commerciale. Si chiede, inoltre, se eventuali oneri di costruzione e urbanizzazione sono a carico del concessionario e in che misura sono da computare.
In relazione al Vs quesito si rappresenta che nella TABELLA B allegata al disciplinare di gara, è riportata, per ogni singolo lotto, la volumetria complessiva realizzabile per la totalità dell’area da affidare in concessione indipendentemente dalla destinazione commerciale, impianti sportivi, bagni, locali tecnici, spogliatoio, etc..
Quesito
5. Si chiede in che misura le aree e gli impianti siano assoggettate a tasse e imposte comunali e nello specifico:
a. la TARI deve essere computata sulla parte di impianto sportivo o su tutta l’area in concessione?
b. l’IMU sarà a carico del concessionario?
c. l’area da computare ai fini del pagamento del CANONE UNICO PATRIMONIALE, è limitata ai manufatti da realizzare o sono comprese le eventuali superfici di campi da gioco all’aperto nonché complessivamente all’area in concessione?
Risposta
a)
L’ Art. 5 del vigente Regolamento Comunale, stabilisce quali sono le aree coperte e scoperte soggette a tassazione, intendendosi con tali in linea generale tutti i locali e le sole aree scoperte qualificabili come operative, intese come potenzialmente produttive di rifiuti.
L’ Art. 6 nel dettaglio stabilisce che gli impianti sportivi sono soggetti alla tassazione ad esclusione delle superfici destinati alle attività sportive.
b)
L’IMU, se e nella misura in cui sarà dovuta, sarà a carico del concessionario che è tenuto all’ accatastamento dei manufatti come definito (pag.10) nello stesso disciplinare di gara.
c)
Il CUP è dovuto esclusivamente per le occupazioni di suolo relative ai manufatti e occupazioni temporanee amovibili realizzati sull’ area pubblica (ad es. tavoli sedie , ombrelloni), e verrà determinato ai sensi e con le modalità previste dal vigente regolamento approvato con Del. Comunale n. 18 del 28 aprile 2021 e successive modificazioni.
Quesito
6. In riferimento all’Articolo 4 del disciplinare di gara, Criteri di aggiudicazione – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si rileva una discrepanza tra i punteggi indicati nella colonna Descrizione (1) e quelli riportati nella colonna Punteggio (fino a) della tabella di valutazione. Si chiede dunque di specificare i punteggi massimi relativi al Criterio B subcriterio B1 e quelli relativi al Criterio F1.
Risposta
In merito al Vs quesito in relazione alla tabella riportata all’art. 4 del disciplinare di gara si rappresenta che valgono i punteggi riportati nella colonna “punteggio fino a” esplicitati nel dettaglio che segue la tabella.